L’ archeologia preventiva, introdotta nel 2004 grazie al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 meglio noto come codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 28 comma 4), ha la funzione di conciliare la salvaguardia del patrimonio archeologico e le necessità delle attività che comportano lavori di scavo.
L’ archeologia preventiva prevede lo studio preliminare dell’area oggetto dei lavori di scavo per evitare che durante i lavori vengano intaccate e distrutte testimonianze del passato e allo stesso tempo che, in caso di ritrovamento, i lavori debbano essere interrotti a lungo per indagini archeologiche.
L’ archeologia preventiva è attualmente regolamentata in particolare dal codice degli appalti decreto legislativo n. 36 del 2023 articolo 41.
Per avere un quadro esaustivo di quella che la procedura da seguire si rimanda all’allegato I, 8 del precendene art. 41, che fornisce le indicazioni operative in merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche. L’allegato individua l’ambito di applicazione della procedura, le sue fasi, i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti nell’esecuzione e la sua conclusione.
Il 14 febbraio 2022 sono state approvate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.
In sintesi:
La normativa riferita all’archeologia preventiva si applica per tutte le opere sottoposte all’applicazione del codice degli appalti.
La stazione appaltante sceglie un archeologo tra gli iscritti all’elenco della direzione generale educazione, che si occupi della redazione del documento di valutazione archeologica (VIARCH).
Una volta scelta la persona e incaricata, spetta sempre alla stazione appaltante richiedere, via pec, l’accesso agli archivi della soprintendenza e l’autorizzazione ad eseguire la ricognizione. Si riporta un fax simile valido per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Si consiglia di inviare la richiesta anche al funzionario che si occupa dell’area in cui sono previsti i lavori.
La soprintendenza invia via pec alla stazione appaltante e per conoscenza all’archeologo l’autorizzazione richiesta.
L’ archeologo, dopo aver effettuato la ricognizione e lo studio della documentazione anche presente nell’archivio della soprintendenza elabora la VIARCH.
La stazione trasmette via pec, la VIARCH alla soprintendenza.
Il funzionario della Soprintendenza esamina il progetto e Il soprintendente rilascia il parere.
se negativo, quindi è quasi nullo il rischio di imbattersi in resti archeologici, la stazione appaltante può procedere con i lavori senza ulteriori comunicazioni eccetto il caso in cui in avvengano rinvenimenti durante l’opera.
se positivo, quindi se è presente il rischio di imbattersi in stratigrafie archeologiche, verranno comunicate dalla soprintendenza una o più prescrizioni.
La VIARC è il documento di valutazione archeologica preventiva che l’archeologo elabora per analizzare l’area oggetto dei lavori.
Tale documento, dopo l’introduzione delle nuove linee guida, è costituito da un template gis che viene compilato con le informazioni note sull’area dei lavori, al fine di creare una mappa del rischio.
Una mappa in cui sia evidente, considerata la distanza delle opere dal sito archeologico noto, più vicino, il rischio teorico di incontrare, durante gli scavi, stratigrafie di interesse archeologico.